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INTERFERENZE TRA SEQUESTRI, PROCEDURE ESECUTIVE, FALLIMENTO

A cura di Avv. Lucio A. de Benedictis

Depositate le motivazioni della sentenza (oggetto dell’informativa provvisoria n. 8) secondo cui “L’avvio della procedura fallimentare non preclude il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni attratti alla massa fallimentare per i reati tributari”.
Il passaggio fondamentale della sentenza – a parere dello scrivente, più che il ragionamento sulla disponibilità dei beni teoricamente acquisibili dalla massa – è costituito dal rilievo secondo cui a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 317 CCI “vige una unitaria disciplina di carattere generale che regola i rapporti tra sequestro preventivo a fini di confisca e dichiarazione di liquidazione giudiziale, ovvero quella contenuta negli artt. 63 ss. d.lgs. n. 159 del 2011, anch’essi opportunamente rimodulati, con inequivocabile prevalenza dello strumento penale”
Questo comporta che “la tutela dei crediti può assumere rilevanza, rispetto al sequestro penale, nei ristretti limiti indicati dall’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, anch’essi rivisitati, in base al richiamo contenuto nell’art. 68”
Trattasi di pronunzia che ha ad oggetto propriamente reati tributari nei quali sussiste l’obbligatorietà della confisca diretta o per equivalente del profitto (art. 12 bis comma 1, del d.lgs. n.74 del 2000): vedremo se il concetto della prevalenza del sequestro si imporrà come principio immanente in tutte le fattispecie caratterizzate dalla obbligatorietà della confisca.

Per una rapida e parziale disamina si legga l’articolo https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/interferenze-tra-sequestri-procedure-esecutive-fallimento

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